Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge sul cognome della madre che garantisce una possibilità che sinora non era garantita dal nostro ordinamento e che proprio la Corte di Strasburgo alcuni giorni fa con una sentenza aveva condannato. Finalmente anche in Italia sarà possibile dare il cognome della madre ai propri figli adeguando la nostra normativa a quella europea.

Che cosa cambia?

Il decreto legislativo  composto di 4 articoli, modifica l’articolo 143-bis del codice civile. Il figlio “assume il cognome del padre ovvero, in caso di accordo tra i genitori risultante dalla dichiarazione di nascita, quello della madre o quello di entrambi i genitori”. Questa disposizione viene applicata anche ai figli nati fuori dal matrimonio che per quelli adottati. La norma non sarà retroattiva e quindi la sua validità verrà applicata solo alle dichiarazioni di nascita successive alla sua entrata in vigore.

Nel caso di riconoscimento contemporaneo il figlio può assumere entrambi i cognomi dei genitori.

Se il riconoscimento paterno è posteriore può assumere il cognome del padre aggiungendolo a quello della madre. Se è minorenne, sarà il giudice a decidere circa l’assunzione del cognome del padre.

Il ddl interviene su un altro comma dell’articolo 143 bis prevedendo che la moglie possa “aggiungere al proprio cognome a quello del marito” e conservarlo durante lo stato vedovile finché passi a nuove nozze.

Una vittoria del diritto di famiglia

Il cambiamento legislativo introdotto dal nuovo decreto non rappresenta solo una vittoria per le madri ma per tutta la famiglia. Indica che la legislazione italiana si sta muovendo verso il riconoscimento delle pari opportunità e della modernità, accogliendo le richieste che provengono dalla società civile e dall’evoluzione del costume, così come già avviene da tempo in altri paesi.