I permessi retribuiti previsti per il primo anno del bambino spettano al papà, lavoratore dipendente, solo in determinate circostanze; tra queste, la legge indica l’ipotesi in cui “la madre non sia lavoratrice dipendente”. Ma cosa si deve intendere con questa espressione?

Già da tempo è stato chiarito che il papà può richiedere i cosìddetti permessi per allattamento quando la madre è una lavoratrice autonoma, avente diritto ad un trattamento economico di maternità a carico di un Ente previdenziale.

Ora, però, il Ministero del Lavoro riconosce al padre il diritto di utilizzare questi permessi anche nel caso in cui la madre svolga lavoro casalingo (Ministero del lavoro lettera circolare del 12 maggio 2009). Il papà quindi, senza vedere intaccato il proprio stipendio, potrà assentarsi dal lavoro sino a due ore al giorno per prendersi cura del neonato anche se la mamma è casalinga. Il permesso spettante è ridotto ad un’ora nel caso in cui l’orario di lavoro svolto non superi le sei ore giornaliere.

Una panoramica completa sulle varie ipotesi di assenze dal lavoro dopo la nascita del figlio è presente nell’infobussola di dottor Lex uscita a maggio. Informazioni utili sui “permessi per allattamento” sono disponibili anche nello Speciale Maternità (sotto la voce FAQ giuridiche – Permessi giornalieri in maternità) pubblicato sul sito di dottor Lex. Buona lettura! 

Articolo a cura della Redazione di dottor Lex