A partire dal 1 luglio 2021 l’assegno unico per i figli potrà essere richiesto da tutte le famiglie italiane.

Si tratta di una misura contenuta nel disegno di legge «Family act» che è stato approvato nei giorni scorsi e di cui si attendono nei prossimi mesi i decreti attuativi.

Che cos’è l’assegno unico?

Il nuovo strumento di sostegno alle famiglie ha lo scopo di riorganizzare la disciplina delle misure vigenti in favore della natalità, della genitorialità e per promuovere l’occupazione, in particolare femminile.

L’assegno unico e universale costituisce il beneficio economico, attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico, secondo criteri di universalità e progressività.

La misura consiste in un contributo mensile, fruibile anche come credito d’imposta, di cui le famiglie potranno beneficiare per ciascun figlio da 0 fino ai 21 anni di età.

In caso di maggiore età, l’assegno potrà essere erogato direttamente ai figli.

Misure che saranno soppresse

L’erogazione dell’assegno unico porta con sé il graduale superamento e la soppressione delle seguenti misure:

– assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;

– assegno di natalità;

– premio alla nascita;

– fondo di sostegno alla natalità;

– detrazioni fiscali ex TUIR;

– assegno per il nucleo familiare.

Chi ne ha diritto?

L’assegno sarà destinato a tutte le famiglie, compresi i lavoratori autonomi che finora sono stati esclusi dalle misure di sostegno alla famiglia.

Potranno riceve l’assegno unico i nuclei familiari composti da:

– lavoratori subordinati;

– lavoratori autonomi;

– percettori di misure di sostegno al reddito.

Come si calcola assegno unico?

L’assegno viene calcolato in base alla condizione economica del nucleo familiare.

L’ammontare dell’assegno sarà modulato:

  • calcolando l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
  • tenendo conto dell’età dei figli a carico;
  • considerando i possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare.

Alcuni esempi

L’importo dell’assegno diminuisce se si alza l’Isee.

Per un Isee sopra i 52mila euro, il contributo scende a 67 euro mensili per i figli minori e a 40 euro per i figli maggiorenni ma di età inferiore ai 21 anni.

Secondo i primi calcoli, i fondi messi in campo (circa 20 miliardi di euro) permetterebbero di coprire gli assegni per una media di 150 euro a figlio, dunque molto meno rispetto ai 250 euro medi annunciati anche dallo stesso Draghi.

assegno unico

Come verrà erogato il contributo

L’assegno unico sarà concesso nella forma di credito d’imposta.  Ci sarà quindi una erogazione mensile di una somma in denaro. Sarà inoltre compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni.

L’assegno mensile è riconosciuto mensilmente per:

ciascun figlio minorenne a carico, a decorrere dal settimo mese di gravidanza;

– i figli successivi al secondo (all’importo dell’assegno viene applicata una maggiorazione);

ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo anno di età, in caso di frequenza di un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, un tirocinio ovvero un’attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, purchè registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro o in corso di svolgimento del servizio civile universale.

È previsto inoltre il riconoscimento dell’assegno mensile:

– di importo maggiorato a favore delle madri di età inferiore a 21 anni;

– di importo maggiorato in misura non inferiore al 30% e non superiore al 50% per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni della condizione di disabilità;

– senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico.

Assegno Unico: requisiti di accesso

Come abbiamo già evidenziato l’assegno unico è una misura universale.

Chi lo richiede deve:

1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;

2) essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

3) essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;

4) essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.