I social raccontano le nostre vite. Per chi è genitore molto spesso gli account diventano un modo per parlare non solo di se ma anche propria famiglia ecco perché pubblicano le foto dei figli.

Ma quanto e come può postare un genitore? Quali sono i limiti alla sua privacy e a quella dei propri figli?

L’ordinanza del Tribunale di Roma

Laddove il buonsenso scarseggia vien da pensare per fortuna il legislatore interviene.  Io faccio parte del partito oltre che senza figli, senza condivisioni di minori se non autorizzate e per questo quanto possibile protette. Utilizzo i social. Ma non pubblico mai foto di bambini se non condivise e autorizzate non solo con i minori ma con i loro genitori.

Il Tribunale di Roma (ordinanza del 23 dicembre 2017, procedimento 39913/2015) ha stabilito che:

il giudice può ordinare la rimozione delle immagini, ma anche il pagamento di una somma di denaro in favore dei figli.

Il precedente su cui intervenire è stato dato dal caso di un sedicenne che ha chiesto tutela contro una madre molto social.

La donna non faceva altro che pubblicare foto del figlio, senza preoccuparsi dell’opportunità e delle conseguenze delle sue condivisioni. Ora non potrà più farlo. Pena un salasso fino a 10mila euro.

Tutelare il ritratto di una persona

Il riferimento giuridico che ha portato alla decisione del giudice è contenuto in particolare nell’articolo 96 della legge sul diritto d’autore (Legge 633/1941) che prevede:

che il ritratto di una persona non possa essere esposto senza il suo consenso, salve eccezioni.

Lo stesso diritto è contenuto nel decreto legislativo 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali. La fotografia, come qualsiasi altro elemento identificativo, è un dato personale e non può essere diffuso se non c’è l’autorizzazione dell’interessato.

Senza contare che i minori godono di una tutela rafforzata dall’articolo 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con la legge 176/1991:

Tutti i bambini hanno il diritto di avere una vita privata, nessuno deve intromettersi, spiarli in casa e fuori casa, o controllare la corrispondenza. Nessun adulto può permettersi di insultare, offendere o accusare ingiustamente un bambino.

foto dei figli

Che cosa cambierà?

La sentenza di Roma rappresenta un precedente unico in Italia. Si tratta di un intervento del legislatore che stabilisce e sancisce in maniera forte la tutela dei minori.

Così come stabilito dagli articoli 147 e 357 del Codice civile che impongono ai genitori il dovere di cura e di educazione nei confronti dei figli.

Un dovere che oggi tradotto e attualizzato include anche la corretta gestione dell’immagine pubblica del minore.

Diritto di famiglia e social network

Il provvedimento si inserisce nelle numerose sentenza degli ultimi anni che hanno costretto i genitori a disattivare i profili Facebook aperti a nome dei figli o a rimuoverne le fotografie pubblicate nelle proprie pagine social.

Se i genitori disattendono questi doveri può intervenire il giudice con sentenze che negli ultimi anni si sono mosse tutte nella stessa direzione:

quella di tutelare i minori dai rischi di una sovraesposizione sui social.

La Cassazione, del resto, aveva già ritenuto che il consenso di uno dei genitori non potesse escludere l’illiceità della condotta di chi pubblica le foto del minore se la diffusione è dannosa.

Il principio è condiviso dal Garante della privacy che, in più occasioni (e in linea con la Carta di Treviso del 1990), ha invitato a non pubblicare sui giornali i dati identificativi dei minori se non è essenziale per l’interesse pubblico della notizia.

foto dei figli

L’uso dell’immagine dei figli in caso di divorzio

Le disposizioni che regolano la gestione pubblica dell’immagine dei minori da qualche anno sono entrate anche nelle condizioni dei ricorsi per separazione consensuale e di divorzio, per evitare controversie.

I genitori che divorziano si devono mettono d’accordo da subito sull’utilizzo delle foto dei figli sui social o come sfondo dei profili Whatsapp.

Il genitore che voglia impedire l’uso da parte dell’altro delle fotografie del figlio può agire in due modi:

  1. Con un ricorso autonomo in base agli articoli 96 della legge sul diritto d’autore e 10 del Codice civile.
  2. Prevedendo condizioni ad hoc nel ricorso per separazione o divorzio. In caso di separazione giudiziale il giudice, già con i provvedimenti provvisori, potrà far valere i diritti dei figli minori, tutelandone la riservatezza. In ogni caso il tribunale potrà ordinare l’eliminazione delle foto o la disattivazione del profilo del minore, sostituendosi al genitore che ha dimostrato di trascurare i profili educativi legati al corretto utilizzo delle nuove tecnologie.