La nascita di un bambino non è solo una questione di famiglia ecco perché  i genitori devono occuparsi di  una serie di formalità che riguardano i primi documenti del neonato.

Il piccolo anche se è arrivato da poche ore è un piccolo cittadino, con diritti e doveri.

L’attestato di nascita

Ecco perché è importante scegliere il nome (non più di tre nomi mi raccomando perché questo è il limite per poterli inserire nella documentazione ufficiale) e comunicarlo al personale medico che provvederà a compilare l’attestato di nascita, il primo atto formale della vita del bambino/bambina (bambini nel caso di parti gemellari – ma la procedura è la stessa, aumenta solo il numero delle scartoffie da compilare!!!).

Su questo documento che di solito compila l’ostetrica che ha seguito il parto vengono indicati:

  • il luogo, l’anno, il mese, il giorno e l’ora della nascita del bambino
  • le generalità, la cittadinanza e la residenza dei genitori
  • il sesso del bambino
  • il nome che gli viene dato

Quando si tratta di bambini con genitori ignoti, l’ufficiale dello stato civile attribuisce il nome ed il cognome.

L’attestato di nascita deve essere consegnato al Comune di residenza o al Comune dove il bambino è nato entro 10 giorni dall’avvenuta nascita oppure può essere portato, entro tre giorni, alla direzione sanitaria dell’ospedale dove è avvenuto il parto, che provvederà a comunicarla all’Ufficiale di Stato civile del Comune indicato dai genitori.

La denuncia di nascita

La denuncia di nascita è obbligatoria, entro pochi giorni dalla data del parto.

Questa dichiarazione, che viene fatta per consentire l’iscrizione nel registro comunale dello stato civile (Ufficio Anagrafe), può essere effettuata:
– dai genitori, o da uno di essi;
– da un procuratore speciale (ossia una persona delegata);
– dal medico, dall’ostetrica, o da chiunque abbia assistito al parto quando i genitori rinunciano alla patria potestà.

Vediamo meglio gli specifici casi.

Se i genitori del bambino sono coniugati

La  denuncia di nascita quando i genitori sono coniugati deve essere presentata:
da uno dei genitori o da un loro procuratore speciale, davanti al Direttore sanitario dell’istituto in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni dalla data del parto;
da uno dei genitori, davanti all’Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre, se vi è un preciso accordo), entro dieci giorni dalla data del parto;
da uno dei genitori, davanti all’Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita, entro dieci giorni dalla data del parto.

Se i genitori del bambino non sono sposati

La denuncia di nascita nel caso in cui i genitori non sono sposati deve essere presentata:
da entrambi i genitori, davanti al Direttore sanitario dell’istituto in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni dalla data del parto
– da entrambi i genitori, davanti all’Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre, se vi è un preciso accordo), entro dieci giorni dalla data del parto
– da entrambi i genitori, davanti all’Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita, entro dieci giorni dalla data del parto.

Per poter effettuare la dichiarazione di nascita è necessaria l’attestazione di avvenuta nascita rilasciata dal personale medico presente al parto.

Codice fiscale e tessera sanitaria

Il codice fiscale viene attribuito dai Comuni ai neonati, al momento della loro iscrizione nei registri anagrafici, occorre richiederlo quindi quando si effettua la denuncia di nascita attivando la procedura attraverso il sistema telematico di collegamento con l’Anagrafe tributaria.

Ai bambini dopo l’attribuzione del codice fiscale da parte del Comune o di un ufficio dell’Agenzia delle Entrate, viene inviata automaticamente una tessera sanitaria con validità di un anno; alla sua scadenza, una volta acquisiti i dati di assistenza dalla Asl competente, viene inviata la tessera con scadenza differente a seconda delle regioni.

La denuncia di nascita con la contestuale iscrizione ai registri anagrafici della propria città di residenza, il codice fiscale e la tessera sanitaria sono i tre documenti necessari per poter scegliere il pediatra per il vostro bambino.

Documenti_nascita

Carta d’identità

I minori con età inferiore ai 3 anni possono avere la loro carta d’identità che ha validità triennale.

Infatti la legislazione italiana con il Decreto-Legge n. 70 del 13 maggio 2011 ha soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta di identità, precedentemente fissato in anni quindici, ed ha stabilita una validità temporale di tale documento, diversa a seconda dell’età del minore, in analogia con la durata del passaporto.
La richiesta del documento del minore può essere fatta solo alla presenza di entrambi i genitori e del minore stesso.

E’ possibile la presenza di un solo genitore che accompagna il minore, ma in questo caso occorrerà la presenza di un altro soggetto maggiorenne in qualità di testimone, oppure, se dalla fotografia è possibile il riconoscimento del minore, la presentazione di un altro documento di identità del minore in corso di validità (passaporto o il certificato di identità con fotografia precedentemente rilasciato ai minori di anni 15).
Per la validità all’espatrio, se un genitore non può essere presente, occorre la dichiarazione di assenso all’espatrio.
Servono inoltre tre foto tessera del minore a colori su sfondo bianco, uguali, recenti e con il capo scoperto.

Il passaporto

Per i minori da 0 a 3 anni il passaporto vale 3 anni mentre dai 3 ai 18 anni dura 5 anni.

Sul sito della Polizia di Stato è possibile richiedere il passaporto per i minori anche online e una volta registrati prenotare ora data e luogo per presentare la domanda eliminando le lunghe attese negli uffici di polizia. Sul sito inoltre i genitori trovano indicati chiaramente tutti i documenti che servono per inoltrare la pratica (foto, versamenti, deleghe, ecc…).
Il sistema non permette la registrazione da parte di un minore pertanto per ottenerne il passaporto un genitore deve registrarsi a proprio nome, o di quello dell’altro genitore, e prendere l’appuntamento che utilizzerà per il figlio/a.

Tutto il resto deve essere a nome del minore (domanda per il passaporto e bollettino postale).

Se le date disponibili online sono terminate potete rivolgervi direttamente alla vostra Questura o commissariato, tenendo conto dei tempi di attesa.