Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva i due decreti attuativi del Jobs act che prevedono l’allungamento del congedo parentale.

La novità più importante riguarda la possibilità di beneficiare per più tempo del congedo parentale facoltativo. Si tratta di una misura di cui avevamo già parlato che incontra sicuramente il favore dei genitori.

Che cosa cambia?

Il decreto legislativo del Jobs act sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, approvato in Consiglio dei Ministri per il via definitivo dopo aver ottenuto il parere delle commissioni parlamentari competenti stabilisce che:

– sino al sesto anno di età del bambino (invece del terzo previsto fino ad oggi), le lavoratrici ed i lavoratori abbiano diritto di usufruire del congedo parentale con l’indennità pari al 30% della retribuzione; 

– si possa estendere dagli 8 anni ai 12 anni di vita del bambino l’arco temporale di fruibilità del congedo parentale non retribuito .

La durata del congedo resta comunque invariata a 6 mesi, che salgono a 10, estendibili a 11 mesi nel caso della coppia. Tutte queste misure si applicano anche nei casi di adozione e affidamento.

Inoltre il decreto introduce:

– la possibilità di ‘trasformare’ il congedo parentale in part-time al 50%. 

In assenza delle determinazioni contrattuali, ciascun genitore può scegliere la fruizione del congedo parentale su base oraria (anziché giornaliera), “in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente” all’inizio del congedo parentale. In caso di fruizione oraria è esclusa la cumulabilità con permessi o riposi.

stabilisce che i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, vengano aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto anche qualora la somma dei due periodi superi il limite complessivo di cinque mesi.

– riduce da quindici a cinque giorni il periodo minimo di preavviso per l’esercizio del diritto al congedo parentale da comunicare al datore di lavoro.

Ferma restando l’ipotesi (già vigente) che i contratti collettivi contemplino un termine più ampio, e introduce, per l’ipotesi di fruizione su base oraria, un termine minimo di preavviso di due giorni.

– incentiva il ricorso al telelavoro per ‘cure parentali’.

Prevede un beneficio normativo per i datori di lavoro privati: ossia escludendo questi lavoratori dal computo di limiti numerici previsti per l’applicazione di previsioni normative legate alla base occupazionale.

Queste misure diventeranno attuative il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta, quindi a brevissimo (vi terremo aggiornati), si applicano per ora “in via sperimentale per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell’anno medesimo”. Dunque per godere di questi benefici anche per gli anni successivi serviranno altri decreti legislativi con la relativa copertura finanziaria.