Ci siamo occupati nelle scorse settimane di affidamento dei figli in caso di separazione dei genitori. Oggi ci occuperemo dell’aspetto, sicuramente meno romantico ma fondamentale, del mantenimento dei figli in caso di crisi della coppia.
Figli di genitori separati: le intenzioni del legislatore
Questa materia è disciplinata negli artt. 337bis-337octies del Codice Civile, a seguito della riforma introdotta col D. Lgs. n. 154/2013 che ha provveduto a rendere unica la disciplina dei rapporti tra genitori e figli nel caso il cui si dissolva il legame (sia esso matrimoniale, di convivenza o di fatto) tra i genitori.
L’intenzione del legislatore per quanto riguarda i figli di genitori separati, è sempre stata quella di salvaguardare il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, perché possa ricevere cura, assistenza, essere istruito, educato, mantenere un rapporto affettivo e di sostegno sia dai genitori che dai loro ascendenti e parenti. Ogni provvedimento relativo alla prole deve essere adottato con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa.
La separazione personale tra i coniugi, il divorzio, la nullità del matrimonio e la cessazione della convivenza coniugale o di fatto non debbono mai avere effetti pregiudizievoli sulla prole, non debbono mai ledere interessi e diritti della stessa.
I figli, infatti, non hanno alcuna responsabilità della crisi tra i propri genitori: il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole non muta il suo contenuto a seconda che si versi nella fase patologica piuttosto che nella fase fisiologica della vita familiare.
Assegno di mantenimento: quando e come viene determinato
Non ci occuperemo in questa sede dell’affidamento dei figli, ma dell’aspetto economico del loro mantenimento quando i genitori cessano di essere una coppia.
La legge prevede, salvo diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti, che ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito (nel rispetto del principio della bigenitorialità di cui ci siamo occupati nelle scorse settimane). Sarà il giudice a stabilire, se necessario, la corresponsione di un assegno periodico a carico di uno dei genitori.
I criteri da tenere in considerazione sono molteplici: le esigenze del figlio (modificabili, quindi, in base alla fase di vita e di crescita), il tenore di vita goduto dal figlio prima della crisi della coppia, i tempi di permanenza presso ciascun genitore. Il tutto, ovviamente, adeguato automaticamente agli indici ISTAT in mancanza di altro parametro scelto dalle parti o determinato dal giudice.
Ad oggi, come detto, al mantenimento dei figli devono provvedere i genitori in misura proporzionale ai propri redditi, mentre resta assegnata al giudice la facoltà di determinare l’entità dell’assegno di mantenimento. I genitori, in sostanza, possono provvedere al mantenimento del figlio in modo diretto o indiretto: la differenza consiste essenzialmente nel fatto che la prima forma di partecipazione al mantenimento della prole si concretizza nel soddisfacimento immediato e diretto da parte del genitore dei bisogni e delle necessità del minore, il secondo, invece, si sostanzia nella corresponsione di un assegno periodico destinato a coprire le esigenze ordinarie della prole.
I coniugi, in pratica, possono provvedere direttamente alle necessità del figlio minore, proporzionalmente al proprio reddito e solo nel caso (stabilito dal giudice) in cui l’erogazione diretta non fosse proporzionale alle risorse economiche di uno dei genitori, questi sarà tenuto a corrispondere un assegno di mantenimento periodico che andrà determinato sulla base dei criteri elencati nel precedente paragrafo. Nelle decisioni dei tribunali, al momento, resta prevalente la modalità di corresponsione di un assegno di mantenimento.
Entrambi i genitori possono chiedere la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, sia dal punto di vista dell’esercizio della responsabilità genitoriale, sia per quanto riguarda la misura e le modalità di corresponsione del contributo economico.
Assegno di mantenimento in caso di figli maggiorenni
Per quanto riguarda i figli maggiorenni della coppia non ancora economicamente autosufficienti, infine, il giudice, valutate le circostanze, può disporre in loro favore il pagamento di un assegno periodico, versato direttamente al figlio (resta salvo che ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori).
Ogni bambino ha il diritto di avere un’infanzia serena e normale, per quanto possibile oggi, e sono proprio i genitori che in primis devono garantire la tutela di questi fondamentali diritti.
Articolo a cura dell’Avvocato Laura Citroni, autrice anche di un e-book su unioni civili e convivenze di fatto. Nel corso della sua carriera professionale, ha collaborato con primari studi legali. Ha svolto e svolge tuttora attività di assistenza a privati, società e gruppi societari sia in ambito stragiudiziale (consulenza, pareristica, contratti) che in tutte le fasi del contenzioso civile, ivi comprese le esecuzioni, le procedure concorsuali ed il recupero crediti. E’ autrice di numerosi articoli. Attualmente collabora con diverse riviste ed è attiva su numerosi blog (tra cui quello dello Studio www.slcx.it/blog) per i quali pubblica articoli a carattere giuridico. Il suo e-book “Questioni di Famiglia” é in vendita on-line, anche in versione cartacea.