A partire da quest’anno ci saranno delle importanti novità nel congedo papà.

Non si tratta di stravolgimenti. Purtroppo. Ma per quanto riguarda il riconoscimento dei diritti delle famiglie italiane vale sempre il detto: “meglio piuttosto che niente“.

Legge di Bilancio

L’articolo 1, comma 354, della Legge di Bilancio 2017 a partire dal 1° gennaio 2018, ha stabilito che:

le giornate di congedo obbligatorio per i papà passano da due a quattro.

Inoltre:

viene ripristinato il congedo facoltativo di cui i papà potranno godere se la mamma rinuncia a uno giorno di maternità.

La misura è stata introdotta per incentivare i padri a usare i giorni concessi con la legge 92/2012 . Finora, secondo le statistiche sono stati usati solo da due papà su dieci. Confermando la maglia nera all’Italia per quanto riguarda il welfare alle famiglie.

Congedo_papa

Congedo obbligatorio papà

Il congedo obbligatorio può essere utilizzato da tutti i papà tranne i dipendenti pubblici – per i quali si è ancora in attesa di una misura specifica – entro cinque mesi dalla nascita del figlio, anche in contemporanea al periodo di astensione del lavoro che spetta alla mamma con la maternità.

Questa misura vale anche per l’affido e l’adozione e, in questi casi, la decorrenza dei 5 mesi coinciderà con l’ingresso in famiglia del bimbo o della bimba.

Sanzioni

Diversamente dalla maternità che prevede una sanzione penale a carico del datore di lavoro nel caso di mancata astensione obbligatoria della madre, le norme che regolano il congedo di paternità non prevedono alcuna sanzione specifica né per il lavoratore né per l’azienda.

Congedo facoltativo papà

Il congedo facoltativo può essere utilizzato sempre entro i 5 mesi dalla nascita/ingresso del figlio ma solo in alternativa alla mamma che deve rinunciare a un giorno del suo congedo.

Trattamento economico

Entrambi i congedi paternità sia quello obbligatorio che quello facoltativo  non possono essere frazionati in ore. Devono essere per forza fruiti per l’intera giornata di lavoro.

Per quanto riguarda il trattamento economico, i papà che usufruiranno di questa misura avranno diritto al 100% della retribuzione (calcolata sullo stipendio percepito durante il mese precedente all’inizio del congedo) che sarà a carico dell’Inps, ma verrà anticipata dal datore di lavoro (che li recuperà conguagliandoli nel flusso uniemens).Congedo papa

Come si richiede

La domanda di congedo deve essere presentata al datore di lavoro e non all’Inps con un preavviso di almeno 15 giorni (rispetto alla data presunta del parto).

Se la mamma non lavora, il congedo per il papà può essere richiesto entro il terzo mese dal parto e ne hanno diritto anche i genitori in cassa integrazione e in mobilità.

Nel caso si voglia richiedere anche la giornata facoltativa, dovrà essere allegata la dichiarazione della madre (da trasmettere anche al datore di lavoro di quest’ultima) che rinuncia al corrispondente periodo di congedo di maternità.

Richieste all’Inps

Ci sono alcune categorie professionali che devono richiedere il congedo obbligatorio direttamente all’Inps. Per verificare il proprio caso si possono consultare gli elenchi sul sito dell’Inps 

Inoltre ci si può rivolgere ai patronati o chiamare il numero verde 06.164.164 da cellulare o il numero verde 803.164 da rete fissa.

Altre forme di congedo garantite

I genitori, siano essi mamme o papà possono richiedere il congedo parentale. 

Si tratta di una misura facoltativa che spetta ad entrambi. Ha una durata di 10 mesi (che diventano 11 in casi particolari), cumulabili tra madre e padre, per un massimo di 6 mesi a genitore (a meno che il bambino non abbia un solo genitore) e può essere usato anche a ore e non solo a giorni.

A livello retributivo, il congedo parentale comporta una riduzione dello stipendio fino ai 6 anni di età del bambino. Dopo quell’età il genitore che sceglie di utilizzare questa misura non percepirà alcuna retribuzione.

Esiste infine il congedo di paternità sostitutivo che vale quando la mamma non può usufruire della maternità (per morte, malattia invalidante o abbandono). In questo caso il papà avrà diritto ai consueti 5 mesi obbligatori previsti per le mamme.