Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio.

Il diritto al congedo e alla relativa indennità è previsto e riconosciuto anche in caso di adozione o affidamento di minori.

Chi può richiedere il congedo maternità?

Il congedo di maternità spetta alle lavoratrici:

  • dipendenti assicurate all’INPS anche per la maternità, comprese le lavoratrici assicurate ex IPSEMA;
  • apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all’inizio del congedo;
  • disoccupate o sospese, secondo quanto previsto dall’articolo 24 del Testo Unico maternità/paternità (TU sulla maternità e paternità – decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151);
  • agricole a tempo indeterminato o determinato;
  • addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti), secondo quanto previsto dall’articolo 62 del TU;
  • a domicilio (articolo 61 del TU);
  • LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità dell’articolo 65 del TU);
  • iscritte alla Gestione Separata INPS e non pensionate in possesso del requisito contributivo previsto dalla legge per finanziare le prestazioni economiche di maternità;
  • dipendenti da amministrazioni pubbliche.

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Quanto dura il congedo di maternità

Secondo quanto previsto dagli articoli 16 e seguenti del TU, il congedo di maternità inizia due mesi prima la data presunta del parto (salvo flessibilità).

Il periodo di astensione può riguardare periodi di gestazione antecedente i due mesi qualora sia disposta l’interdizione anticipata su disposizione dell’Azienda Sanitaria Locale, se la gravidanza è a rischio, o della Direzione territoriale del lavoro se le mansioni sono incompatibili con la gravidanza.

La durata complessiva del congedo di maternità è pari a 5 mesi.

La donna può decidere di iniziare ad usufruirne:

  • durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
  • un mese prima del parto ma per poter lavorare fino all’ottavo mese completo di gestazione, la lavoratrice deve ottenere un’attestazione medica dalla quale risulti che tale scelta non arrechi danno alla salute del nascituro e/o della gestante.

In caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia.

Alcune eccezioni

In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità fino alla data di dimissioni del bambino.

Questo diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa.

Si possono superare i 5 mesi di congedo di maternità?

La legge prevede un solo caso in cui la durata complessiva del congedo di maternità può superare i 5 mesi.

Si tratta del parto, fortemente prematuro (circolare INPS n. 69/2016), ossia che avvenga prima dei due mesi antecedenti la data presunta del parto.

In questo caso la madre avrà diritto al congedo di maternità per:

–  tutti i giorni intercorrenti tra la data effettiva del parto e la data di inizio del congedo (due mesi antecedenti la data presunta del parto);

–  più i cinque mesi previsti per le gravidanze con decorso normale.

A quanto ammonta il congedo di maternità?

Durante i periodi di congedo di maternità la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera calcolata sulla base dell’ultimo periodo di paga precedente l’inizio del congedo.

Quindi, solitamente, l’ultimo mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo (articoli 22 e seguenti del TU).

Per gli iscritti alla Gestione Separata, se il reddito deriva da attività libero professionale o di collaborazione coordinata e continuativa parasubordinata, l’indennità di congedo è pari all’80% di 1/365 del reddito.

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Chi paga la maternità?

L’indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro, anche per le lavoratrici assicurate ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro che hanno scelto il pagamento con il metodo del conguaglio CA2G (circolare INPS 23 ottobre 2015, n. 173).

È, invece, pagata direttamente dall’INPS con bonifico postale o accredito su conto corrente bancario o postale alle lavoratrici:

  • lavoratrici stagionali;
  • agricole (salva la facoltà di anticipazione dell’indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato);
  • dello spettacolo saltuarie o a termine;
  • addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti);
  • disoccupate o sospese;
  • assicurate ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro che non hanno scelto il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio CA2G;
  • iscritte alla Gestione Separata.

Come si fa la domanda?

Le lavoratrici possono presentare la domanda di congedo di maternità online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • Enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Per tutte le informazioni sul congedo di maternità vi suggeriamo di visionare le FAQ e la sezione dedicata sul portale INPS.

Invece se volete conoscere come richiedere il Congedo Covid leggete il nostro articolo.